Titolo II

Art. 10

Immobili di proprietà privata.

In vigore dal 11 feb 2005
(Immobili di proprietà privata). 1. La consegna e la restituzione degli immobili di proprietà privata è fatta sempre in contraddittorio fra i proprietari o loro delegati autorizzati e il Capo del Compartimento marittimo o Comandante del Reparto di Volo o del Reparto Supporto Navale, ovvero un ufficiale dagli stessi delegato, con l'intervento dell'Ufficiale capo dei servizi di economato che firmeranno i relativi verbali. 2. Il Capo del compartimento marittimo, il Comandante del Reparto di Volo o il Comandante del Reparto Supporto Navale devono informare l'assegnatario dell'alloggio, ubicato all'interno di un immobile privato destinato ad ufficio marittimo, delle particolari condizioni risultanti dal contratto di locazione, affinché gli assegnatari stessi vi si possano uniformare.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.infrastrutture.e.trasporti:decreto:2001-09-28;414#art-10

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