Titolo II
Art. 5
Elementi da includere negli inventari
In vigore dal 12 dic 2001
Elementi da includere negli inventari
1. Negli inventari e nelle piante debbono essere dettagliati i vari vani che costituiscono l'unità immobiliare ed i suoi accessori.
2. Negli inventari devono, inoltre, indicarsi la destinazione dei singoli locali, la natura del pavimento, delle pareti e del soffitto, il numero e la specie delle chiusure, il numero e la qualità dei beni mobili fissi di pertinenza degli alloggi per il personale del Corpo.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.infrastrutture.e.trasporti:decreto:2001-09-28;414#art-5