Titolo II
Art. 9
Valutazione delle spese occorrenti per riparazione danni
In vigore dal 11 feb 2005
Valutazione delle spese occorrenti per riparazione danni
1. La Capitaneria di Porto, il Reparto di Volo o il Reparto Supporto Navale, qualora l'assegnatario non provveda direttamente alla riparazione dei danni rilevati e nel caso di contestazione, acquisiscono, nelle forme di rito, preventivi di spesa e provvedono, acquisito il nulla osta della Direzione Marittima, al ripristino d'ufficio ed in danno del responsabile.
2. La Direzione Marittima procede al recupero delle spese sostenute attraverso l'Ente amministratore.
3. Sulle contestazioni relative a qualità, entità e tipo degli interventi, nonché alle spese necessarie per il ripristino, decide il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.infrastrutture.e.trasporti:decreto:2001-09-28;414#art-9