Parte SECONDA
Art. 13
Attribuzioni del Comandante Generale, dei Direttori Marittimi e dei Capi di Compartimento Marittimo in materia di assegnazione
In vigore dal 11 feb 2005
Attribuzioni del Comandante Generale, dei Direttori Marittimi e dei Capi di Compartimento
Marittimo in materia di assegnazione
1. L'assegnazione degli alloggi è disposta:
a) per gli ASIR, dal Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto, con lo stesso provvedimento che dispone il trasferimento ovvero l'assunzione del comando o l'assegnazione dell'incarico. A tal fine il Comandante Generale, sentito il Direttore Marittimo competente per territorio, con proprio provvedimento individua espressamente gli alloggi da assegnare;
b) per gli ASI, AST e SLI dal Direttore Marittimo su proposta del Capo del Compartimento Marittimo, del Comandante del Reparto di Volo e per il Reparto Supporto Navale su proposta del Comandante previa approvazione del Comandante generale, a seguito di istanza formulata in conformità all'allegato "A". Per i titolari degli incarichi indicati nel successivo , comma 1, lettera a), provvede il Direttore Marittimo di Roma su indicazione del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto.
2. L'assegnazione dell'alloggio è formalizzata con apposito atto della Direzione Marittima come da allegato "B" e, in quanto formulato nell'interesse dell'Amministrazione, è redatto in carta semplice e soggetto a registrazione soltanto in caso d'uso.
3. Gli alloggi della categoria ASC sono assegnati con Ordine del Giorno del Capo del Compartimento Marittimo competente e, per i Reparti di Volo, del Comandante del Reparto della Base, a seguito di istanza dell'avente diritto formulata in conformità all'allegato "C".Gli alloggi della categoria APP sono assegnati con apposito atto direttamente dai Comandi in cui sono ubicati detti alloggi.
4. Le Autorità che formalizzano le assegnazioni degli alloggi per periodi uguali o superiori a trenta giorni sono tenute ad effettuare le comunicazioni di legge, di cui al decreto legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, nella legge 18 maggio 1978, n. 91.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.infrastrutture.e.trasporti:decreto:2001-09-28;414#art-13