Parte SECONDA
Art. 15
Assegnazione alloggi di categoria ASC e APP
In vigore dal 11 feb 2005
Assegnazione alloggi di categoria ASC e APP
1. Gli alloggi di servizio collettivi (ASC) sono assegnati al personale militare in servizio permanente, celibe o coniugato senza famiglia al seguito, con il seguente ordine di priorità:
a) personale che abbia diritto all'alloggio ASI;
h) personale che presta servizio nel comprensorio ove è ubicato l'alloggio;
e) personale che presta servizio nella sede;
d) personale che presta servizio nel Comune limitrofo.
2. Nell'ambito delle suddette categorie, la priorità sarà determinata con i criteri previsti per gli ASI in quanto applicabili.
3. Per gli ASC di pertinenza del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto amministrati dalla Capitaneria di Porto di Roma l'assegnazione, da parte del Capo del Compartimento Marittimo di Roma, è subordinata al nulla osta del medesimo Comando Generale.
4. Gli ASC, APP e SLI sono provvisti delle dotazioni standard di mobili, corredi e materiali di casermaggio nonché, limitatamente alle prime due categorie di alloggi, di effetti letterecci.
5. Le norme di dettaglio per la conduzione degli ASC e APP sono emanate a cura dei Comandi responsabili della relativa gestione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.infrastrutture.e.trasporti:decreto:2001-09-28;414#art-15