Parte SECONDA

Art. 18

Recupero coattivo degli alloggi

In vigore dal 11 feb 2005
Recupero coattivo degli alloggi 1. Nel caso in cui gli alloggi non siano rilasciati nei termini indicati nei precedenti , il Direttore marittimo emette formale ordinanza di rilascio coattivo, redatta secondo il modello riportato in allegato "F", da notificare agli interessati nelle forme di legge. La data, in cui ha luogo lo sgombero forzoso, è indicata nel provvedimento suddetto ed è determinata tenendo conto delle esigenze dell'Amministrazione e delle eventuali situazioni eccezionali rappresentate dall'utente. Tale data non deve, comunque, essere posteriore al trentesimo giorno successivo alla data di notifica dell'ordinanza. 2. Per gli alloggi di cui all', comma 1, lettera a), provvede il Direttore marittimo di Roma. 3. Il recupero coattivo è eseguito da un Ufficiale superiore del Corpo delle Capitanerie di Porto, assistito da altro personale militare e da un medico militare, appositamente designati dal Direttore marittimo su richiesta, conforme all'allegato "G", del Comando della Capitaneria di Porto o Reparto di Volo o Comandante del Reparto Supporto Navale responsabile della gestione, ed ha luogo anche in caso di pendenza di ricorsi, salvo che non siano intervenute decisioni di sospensiva dell'esecuzione del provvedimento ingiuntivo di rilascio. Di quanto rinvenuto nell'alloggio deve compilarsi l'inventario particolareggiato da consegnare in copia all'interessato. 4. Nei casi in cui l'alloggio da recuperare sia chiuso ovvero l'utente non consenta l'ingresso, si procede a termine di legge all'accesso forzoso con l'assistenza della forza pubblica, il cui intervento deve essere preventivamente richiesto, secondo l'allegato "H", dal Comando della Capitaneria di Porto o Reparto di Volo o Comandante del Reparto Supporto Navale responsabile della gestione, compilando l'inventario particolareggiato di quanto in esso alloggio rinvenuto, la cui copia dovrà essere notificata all'interessato nelle forme di legge, anche successivamente. 5. Le operazioni di imballaggio, facchinaggio, trasporto e deposito sono affidate ad idonea ditta privata e le relative spese, comprese quelle di assicurazione, sono anticipate dall'Amministrazione e recuperate a norma di legge.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.infrastrutture.e.trasporti:decreto:2001-09-28;414#art-18

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Recupero coattivo degli alloggi (Art. 18 Regolamento recante norme per gli alloggi di servizio del Corpo delle Capitanerie di Porto.) — Testo vigente | Portale Normativo