Parte SECONDA

Art. 17

Decadenza dell'assegnazione degli ASI, AST, SLI e ASC

In vigore dal 11 feb 2005
Decadenza dell'assegnazione degli ASI, AST, SLI e ASC 1. Gli assegnatari degli ASI, AST, SLI e ASC decadono dal rispettivo beneficio nei seguenti casi: a) impiego dell'abitazione per fini non conformi alla sua specifica funzione; b) cessione dell'alloggio in uso a terzi; c) inosservanza grave e continuata delle condizioni per l'uso e la manutenzione riportate nel disciplinare contenuto nell'atto di formalizzazione di cui all'allegato "B"; d) mancato pagamento di canoni, rette ed oneri diversi oltre sessanta giorni dalla scadenza dei termini; e) sopravvenuto accertamento che l'interessato non abbia titolo per ottenerla; f) mancata utilizzazione dell'alloggio con il proprio nucleo familiare convivente entro sei mesi dalla data di assegnazione per gli AST ed entro dieci giorni per gli SLI. 2. La decadenza è pronunciata dall'autorità che ha disposto l'assegnazione; essa viene redatta secondo il modello riportato in allegato "E" ed è notificata entro dieci giorni agli interessati, che sono tenuti a liberare l'alloggio entro i trenta giorni successivi.

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urn:nir:ministero.infrastrutture.e.trasporti:decreto:2001-09-28;414#art-17

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Decadenza dell'assegnazione degli ASI, AST, SLI e ASC (Art. 17 Regolamento recante norme per gli alloggi di servizio del Corpo delle Capitanerie di Porto.) — Testo vigente | Portale Normativo