Parte SECONDA
Art. 17
Decadenza dell'assegnazione degli ASI, AST, SLI e ASC
In vigore dal 11 feb 2005
Decadenza dell'assegnazione degli ASI, AST, SLI e ASC
1. Gli assegnatari degli ASI, AST, SLI e ASC decadono dal rispettivo beneficio nei seguenti casi:
a) impiego dell'abitazione per fini non conformi alla sua specifica funzione;
b) cessione dell'alloggio in uso a terzi;
c) inosservanza grave e continuata delle condizioni per l'uso e la manutenzione riportate nel disciplinare contenuto nell'atto di formalizzazione di cui all'allegato "B";
d) mancato pagamento di canoni, rette ed oneri diversi oltre sessanta giorni dalla scadenza dei termini;
e) sopravvenuto accertamento che l'interessato non abbia titolo per ottenerla;
f) mancata utilizzazione dell'alloggio con il proprio nucleo familiare convivente entro sei mesi dalla data di assegnazione per gli AST ed entro dieci giorni per gli SLI.
2. La decadenza è pronunciata dall'autorità che ha disposto l'assegnazione; essa viene redatta secondo il modello riportato in allegato "E" ed è notificata entro dieci giorni agli interessati, che sono tenuti a liberare l'alloggio entro i trenta giorni successivi.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.infrastrutture.e.trasporti:decreto:2001-09-28;414#art-17