Parte SECONDA
Art. 16
Cessazione dell'assegnazione
In vigore dal 12 dic 2001
Cessazione dell'assegnazione
1. L'assegnazione di qualsiasi tipo di alloggio cessa con la perdita del titolo in forza del quale questa ha avuto luogo.
2. L'assegnatario deve lasciare libero l'alloggio da persone e cose entro venti giorni dalla data della perdita del titolo, fatti salvi i casi di cui al successivo comma 5. In caso contrario sono addebitati anche gli oneri derivanti dall', comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255.
3. L'autorità competente a disporre l'assegnazione notifica all'utente avviso di rilascio, redatto secondo il modello riportato in allegato "D", di massima trenta giorni prima della scadenza.
4. Costituiscono motivo di perdita del titolo all'alloggio:
a) per tutti i tipi di alloggio la cessazione dall'incarico per il quale l'alloggio è stato assegnato, il collocamento a riposo, la cessazione dal servizio attivo o passaggio all'impiego civile, il decesso dell'assegnatario;
b) per gli alloggi di categoria ASC, la scadenza del termine di durata dell'assegnazione, ove non sia intervenuto provvedimento di proroga.
5. Il Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, sentito il Direttore marittimo competente per territorio, su istanza degli interessati corredata dal parere del Capo del compartimento marittimo, può concedere proroga agli utenti che hanno perso il titolo perché fruiscano di un alloggio di servizio per una durata massima di giorni novanta decorrenti dalla data in cui si è verificata la perdita del titolo, a condizione che:
a) non vi siano esigenze di reimpiego immediato dell'alloggio e semprechè non sia stato già assegnato o richiesto da alcuno degli aventi diritto:
b) gli utenti si impegnino esplicitamente e per iscritto a lasciare libero l'alloggio con brevissimo preavviso (quindici giorni) non appena questo dovesse rendersi nuovamente necessario per motivi di servizio, nonché a corrispondere il nuovo canone che sarà determinato dalla Direzione marittima sulla base del canone di mercato indicato dall'Amministrazione finanziaria. Le Direzioni marittime comunicano il canone applicato per le previste trattenute stipendiali, agli Enti amministratori, che provvedono al versamento alle competenti Sezioni di Tesoreria Provinciale dello Stato sull'apposito capitolo di entrata, per il successivo reintegro dei fondi al competente capitolo di spesa delle Capitanerie di Porto.
6. Alla vedova dell'assegnatario dell'alloggio o ad altro familiare già convivente, finché permanga inalterato lo stato civile, può essere concessa proroga non rinnovabile all'occupazione dell'alloggio, per una durata massima pari a tre mesi decorrenti dal novantesimo giorno successivo al decesso dell'assegnatario.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.infrastrutture.e.trasporti:decreto:2001-09-28;414#art-16