Parte SECONDA

Art. 19

Onerosità delle assegnazioni

In vigore dal 11 feb 2005
Onerosità delle assegnazioni 1. Gli alloggi ASIR, conformemente alle previsioni di cui all', comma 3, ultimo capoverso della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono assegnati a titolo gratuito al personale indicato all', comma 1, lettera a), del presente regolamento. 2. Gli alloggi ASI sono assegnati a titolo oneroso. Il canone mensile dovuto è stabilito secondo le modalità recate dall'articolo 43 della legge 23 dicembre 1994, n. 724. 3. Gli alloggi AST sono sottoposti al canone previsto per tale tipologia di alloggi, secondo le modalità dell'articolo 43 di cui al comma precedente. 4. Gli utenti di ASC, APP e di SLI sono tenuti al pagamento di una quota forfetaria giornaliera di importo pari a quella stabilita dal Ministero della difesa per l'analoga categoria di alloggi, quale corrispettivo dei seguenti consumi: acqua, illuminazione, riscaldamento, uso dei mobili e degli altri oggetti di arredamento. 5. È escluso dal pagamento della retta giornaliera il personale imbarcato sulle unità navali del Corpo sprovviste di sistemazioni logistiche.

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urn:nir:ministero.infrastrutture.e.trasporti:decreto:2001-09-28;414#art-19

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Onerosità delle assegnazioni (Art. 19 Regolamento recante norme per gli alloggi di servizio del Corpo delle Capitanerie di Porto.) — Testo vigente | Portale Normativo