Parte SECONDA

Art. 21

Oneri a carico dell'Amministrazione

In vigore dal 12 dic 2001
Oneri a carico dell'Amministrazione 1. Premesso che i lavori di straordinaria manutenzione, cioè quelli che richiedono l'intervento di un tecnico - professionista abilitato, sono di competenza degli Uffici del Genio Civile per le opere marittime e che le relative spese sono a carico del bilancio del Ministero dei Lavori pubblici o di altra Amministrazione, sono a carico dell'Amministrazione dei trasporti e della navigazione, con imputazione al pertinente capitolo di bilancio: a) le spese di assicurazione e tasse varie relative all'immobile e agli impianti connessi, eccezione fatta per quelle espressamente poste nel presente regolamento a carico dell'assegnatario; b) le spese relative al periodo intercorrente tra la data di rilascio dell'alloggio da parte dell'assegnatario e quella di consegna al successivo assegnatario; c) spese per illuminazione strade accesso, cortili e delle aree di transito; d) pitturazione delle parti comuni e delle aree parcheggio; e) la ordinaria pitturazione degli infissi e delle pareti da effettuarsi in occasione del cambio di assegnazione, se disposto d'autorità prima dei quattro anni dalla data di occupazione e qualora non sia derivata da negligenza o incuria dell'assegnatario; f) ripristino degli impianti di adduzione acqua, energia elettrica, gas e simili, fino ai contatori o, in assenza, fino apparecchi erogatori; g) ripristino della rete fognante, ivi compreso lo spurgo di pozzi neri e fosse biologiche, delle colonne di scarico di acque bianche e nere; h) riparazione degli impianti centralizzati di riscaldamento, autoclave, ascensore, montacarichi, citofono, antenna televisiva, parafulmine ed altri eventuali impianti centralizzati; i) riparazione degli impianti idrici, elettrici e simili, all'interno degli alloggi limitatamente ai tratti incassati e sotto traccia; l) sostituzione dello scaldabagno ovvero della caldaia per vetustà o grave guasto non imputabile all'utente; m) spese per gli impianti di sicurezza e per la prevenzione infortuni previsti per legge; n) spese per i servizi antincendio.
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urn:nir:ministero.infrastrutture.e.trasporti:decreto:2001-09-28;414#art-21

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