Parte SECONDA
Art. 21
Oneri a carico dell'Amministrazione
In vigore dal 12 dic 2001
Oneri a carico dell'Amministrazione
1. Premesso che i lavori di straordinaria manutenzione, cioè quelli che richiedono l'intervento di un tecnico - professionista abilitato, sono di competenza degli Uffici del Genio Civile per le opere marittime e che le relative spese sono a carico del bilancio del Ministero dei Lavori pubblici o di altra Amministrazione, sono a carico dell'Amministrazione dei trasporti e della navigazione, con imputazione al pertinente capitolo di bilancio:
a) le spese di assicurazione e tasse varie relative all'immobile e agli impianti connessi, eccezione fatta per quelle espressamente poste nel presente regolamento a carico dell'assegnatario;
b) le spese relative al periodo intercorrente tra la data di rilascio dell'alloggio da parte dell'assegnatario e quella di consegna al successivo assegnatario;
c) spese per illuminazione strade accesso, cortili e delle aree di transito;
d) pitturazione delle parti comuni e delle aree parcheggio;
e) la ordinaria pitturazione degli infissi e delle pareti da effettuarsi in occasione del cambio di assegnazione, se disposto d'autorità prima dei quattro anni dalla data di occupazione e qualora non sia derivata da negligenza o incuria dell'assegnatario;
f) ripristino degli impianti di adduzione acqua, energia elettrica, gas e simili, fino ai contatori o, in assenza, fino apparecchi erogatori;
g) ripristino della rete fognante, ivi compreso lo spurgo di pozzi neri e fosse biologiche, delle colonne di scarico di acque bianche e nere;
h) riparazione degli impianti centralizzati di riscaldamento, autoclave, ascensore, montacarichi, citofono, antenna televisiva, parafulmine ed altri eventuali impianti centralizzati;
i) riparazione degli impianti idrici, elettrici e simili, all'interno degli alloggi limitatamente ai tratti incassati e sotto traccia;
l) sostituzione dello scaldabagno ovvero della caldaia per vetustà o grave guasto non imputabile all'utente;
m) spese per gli impianti di sicurezza e per la prevenzione infortuni previsti per legge;
n) spese per i servizi antincendio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.infrastrutture.e.trasporti:decreto:2001-09-28;414#art-21