Parte SECONDA

Art. 22

Formalità per le comunicazioni

In vigore dal 12 dic 2001
Formalità per le comunicazioni 1. Le comunicazioni riguardanti gli atti formali dei Comandi competenti e quelle inoltrate dall'assegnatario sono notificate a norma di Legge. 2. Le comunicazioni da parte degli assegnatari possono, inoltre, essere presentate a mano ai competenti Comandi, i quali sono tenuti a rilasciare apposita ricevuta completa della data di ricezione.
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urn:nir:ministero.infrastrutture.e.trasporti:decreto:2001-09-28;414#art-22

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