Parte SECONDA
Art. 22
Formalità per le comunicazioni
In vigore dal 12 dic 2001
Formalità per le comunicazioni
1. Le comunicazioni riguardanti gli atti formali dei Comandi competenti e quelle inoltrate dall'assegnatario sono notificate a norma di Legge.
2. Le comunicazioni da parte degli assegnatari possono, inoltre, essere presentate a mano ai competenti Comandi, i quali sono tenuti a rilasciare apposita ricevuta completa della data di ricezione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.infrastrutture.e.trasporti:decreto:2001-09-28;414#art-22