Parte SECONDA

Art. 20

Altri oneri a carico degli assegnatari

In vigore dal 12 dic 2001
Altri oneri a carico degli assegnatari 1. Sono a carico degli assegnatari degli alloggi gli oneri per: a) le piccole riparazioni di cui all'articolo 1609 codice civile; b) i consumi degli impianti, se indivisi, di riscaldamento, acqua, energia elettrica, nonché le spese per pulizia e illuminazione delle parti comuni e quelle per i danni prodotti o causati per colpa, negligenza, incuria o cattivo uso nella conduzione dell'alloggio. 2. Le spese e gli oneri per i contratti e le utenze comuni sono assolte direttamente dagli assegnatari. A tali spese ed oneri partecipa l'Amministrazione, pro quota, per gli alloggi non occupati, nel periodo intercorrente tra la data di rilascio e quella di consegna al nuovo assegnatario. 3. Le spese che si riferiscono ai danneggiamenti imputabili agli utenti sono, invece, addebitate e riscosse a cura dell'ufficio incaricato della gestione, che provvede al versamento dei relativi importi in Tesoreria, sull'apposito capitolo di entrata, per il successivo riaccreditamento di fondi sui pertinenti capitoli di spesa.
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