Titolo II
Art. 7
Conservazione degli inventari degli immobili
In vigore dal 11 feb 2005
Conservazione degli inventari degli immobili
1. Ogni Capitaneria di Porto e Reparto di Volo nonché Reparto Supporto Navale tiene un esemplare degli inventari e delle planimetrie degli immobili della propria giurisdizione curando l'aggiornamento anche degli esemplari di cui all'.
2. L'Ufficiale responsabile dei servizi di economato provvede a segnalare al Comandante le eventuali varianti e le deficienze riscontrate negli immobili.
3. Per gli uffici circondariali marittimi, gli uffici locali marittimi e le delegazioni di spiaggia la funzione di economo è disimpegnata dal Capo dell'ufficio.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.infrastrutture.e.trasporti:decreto:2001-09-28;414#art-7