Titolo II
Art. 6
Compilazione inventari
In vigore dal 11 feb 2005
Compilazione inventari
1. Gli inventari e le planimetrie delle singole unità immobiliari sono compilati in originale e in numero sufficiente, da servire uno per il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, uno per la Direzione Marittima, uno per la Capitaneria, uno per il Reparto di Volo o per il Reparto Supporto Navale ed uno per il Comando che la utilizza.
2. Gli originali degli inventari e le planimetrie, debitamente riscontrati, debbono essere firmati dall'Ufficiale responsabile del servizio di economato della Direzione Marittima o della Capitaneria di Porto o del Reparto di Volo o del Reparto Supporto Navale che ha in uso l'immobile e vistati dal rispettivo Titolare; quelli per gli uffici circondariali marittimi, uffici locali marittimi e delegazioni di spiaggia sono invece firmati dal Titolare e vistati dal rispettivo Capo di compartimento marittimo.
3. Gli inventari dei locali destinati ad alloggio o ad altri usi, sono compilati a parte se si trovano in immobili diversi da quelli adibiti ad uffici.
4. Gli alloggi che si trovano invece nell'immobile ove hanno sede gli uffici debbono considerarsi come facenti parte dello stesso immobile e, perciò, debbono essere compresi in quell'inventano.
5. Nei casi di cambio dell'Ufficiale incaricato del servizio di economato della Direzione Marittima o della Capitaneria di Porto o del Reparto di Volo o del Reparto Supporto Navale e nei casi di cambio di Titolari di uffici marittimi minori, si farà luogo al passaggio di consegna degli inventari degli immobili e delle planimetrie. Tale consegna si farà constare mediante dichiarazione sottoscritta dal cedente e dall'accettante sulla parte all'uopo riservata nel previsto modulario (Mod. 193).
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.infrastrutture.e.trasporti:decreto:2001-09-28;414#art-6