Parte PRIMA›Titolo I
Art. 2
Autorità responsabile
In vigore dal 11 feb 2005
Autorità responsabile
1. La Direzione Marittima amministra le unità immobiliari demaniali e non, in uso agli uffici marittimi e alle strutture del Corpo ricadenti nella zona di competenza.
2. La Capitaneria di porto, il Reparto di volo e il Reparto Supporto Navale, previa acquisizione del nulla osta del Direttore Marittimo e del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto:
a) adottano i provvedimenti necessari per l'amministrazione di dette unità immobiliari, con esclusione di quelli che il regolamento riserva ad altre autorità, ivi compresi i particolari regolamenti per la gestione e conduzione degli alloggi di servizio;
b) nominano, ove previsto, un Ufficiale dipendente quale amministratore;
c) sovrintendono all'operato di eventuali altri organi della conduzione delle unità immobiliari, disponendo e curando l'osservanza delle disposizioni di legge in materia e di quelle emanate dalle superiori autorità;
d) promuovono le determinazioni millesimali delle quote.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.infrastrutture.e.trasporti:decreto:2001-09-28;414#art-2