Parte PRIMATitolo I

Art. 2

Autorità responsabile

In vigore dal 11 feb 2005
Autorità responsabile 1. La Direzione Marittima amministra le unità immobiliari demaniali e non, in uso agli uffici marittimi e alle strutture del Corpo ricadenti nella zona di competenza. 2. La Capitaneria di porto, il Reparto di volo e il Reparto Supporto Navale, previa acquisizione del nulla osta del Direttore Marittimo e del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto: a) adottano i provvedimenti necessari per l'amministrazione di dette unità immobiliari, con esclusione di quelli che il regolamento riserva ad altre autorità, ivi compresi i particolari regolamenti per la gestione e conduzione degli alloggi di servizio; b) nominano, ove previsto, un Ufficiale dipendente quale amministratore; c) sovrintendono all'operato di eventuali altri organi della conduzione delle unità immobiliari, disponendo e curando l'osservanza delle disposizioni di legge in materia e di quelle emanate dalle superiori autorità; d) promuovono le determinazioni millesimali delle quote.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.infrastrutture.e.trasporti:decreto:2001-09-28;414#art-2

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