Art. 2
Autorità responsabile
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.infrastrutture.e.trasporti:decreto:2001-09-28;414#art-2
Autorità responsabile
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La Direzione Marittima è responsabile dell'amministrazione generale degli immobili, demaniali e non, utilizzati dalle strutture e dagli uffici marittimi nella propria area. La Capitaneria di porto, il Reparto di volo e il Reparto Supporto Navale gestiscono operativamente tali immobili solo dopo aver ottenuto il nulla osta del Direttore Marittimo e del Comando generale. Tra i loro compiti rientrano l'adozione dei provvedimenti e regolamenti di gestione degli alloggi, la nomina di un Ufficiale amministratore ove previsto, la vigilanza sul rispetto delle disposizioni di legge e la determinazione delle quote millesimali.
La norma definisce la ripartizione delle competenze e delle responsabilità nella gestione e amministrazione degli immobili e degli alloggi di servizio del Corpo delle Capitanerie di Porto.
Si applica alla Direzione Marittima, alle Capitanerie di porto, ai Reparti di volo, ai Reparti Supporto Navale e agli Ufficiali incaricati dell'amministrazione degli immobili.
Una Capitaneria di porto intende approvare il regolamento per la gestione dei propri alloggi di servizio e nominare un Ufficiale come amministratore. Prima di emanare questi atti, deve richiedere e ottenere formalmente il nulla osta dal Direttore Marittimo e dal Comando generale.
Obbligo di acquisizione preventiva del nulla osta del Direttore Marittimo e del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto prima di adottare atti di amministrazione, nominare amministratori, vigilare sugli organi di conduzione o determinare le quote millesimali.
Il Decreto 1 dicembre 2004, n. 328 (all'articolo 1, comma 1, alinea) ha modificato l'alinea del comma 2 dell'articolo 2.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.