Titolo II

Art. 4

Inventari

In vigore dal 12 dic 2001
Inventari 1. La Direzione Marittima, ai sensi dell', primo capoverso, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del Patrimonio dello Stato, tiene nei previsti modelli gli inventari e le planimetrie degli immobili in uso degli uffici marittimi dipendenti e delle strutture del Corpo ricadenti nella zona di competenza, dai quali possa desumersi in ogni tempo lo stato di consistenza e le successive variazioni. 2. La Direzione Marittima di Roma tiene gli inventari e le planimetrie degli alloggi destinati ad uso del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto.
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Inventari (Art. 4 Regolamento recante norme per gli alloggi di servizio del Corpo delle Capitanerie di Porto.) — Testo vigente | Portale Normativo