Parte PRIMA›Titolo I
Art. 3
Inosservanza grave o continuata
In vigore dal 11 feb 2005
Inosservanza grave o continuata
1. Fatti salvi gli eventuali provvedimenti disciplinari di propria competenza, l'inosservanza grave o continuata del presente regolamento è segnalata dalla Capitaneria di Porto,Reparto Supporto Navale e dai Reparti di Volo alla Direzione Marittima competente e, per conoscenza, al Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, per le azioni ed i provvedimenti ritenuti opportuni.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.infrastrutture.e.trasporti:decreto:2001-09-28;414#art-3