Parte SECONDA
Art. 12
Durata delle assegnazioni
In vigore dal 11 feb 2005
(Durata delle assegnazioni).
1. La durata delle assegnazioni degli alloggi è stabilita come segue:
a) alloggi di categoria ASIR e ASI: la durata è direttamente connessa e quindi pari al tempo di permanenza nell'incarico e la relativa utilizzazione è consentita con l'assunzione dell'incarico;
b) alloggi di categoria ASC: la durata è direttamente connessa e quindi pari al tempo di permanenza nell'incarico che dà titolo all'assegnazione dell'alloggio di servizio;
c) alloggi di categoria AST: la durata dell'assegnazione non può essere superiore ai sei anni;
d) alloggi di categoria SLI: la durata dell'assegnazione, stabilita dalle disposizioni particolari emanate dal Comando, non può essere superiore a mesi tre, con possibilità di rinnovo salvo che non vi siano domande intese ad ottenerne la fruizione;
e) alloggi di categoria APP: la durata dell'assegnazione, stabilita dalle disposizioni particolari emanate dal Comando, non può essere superiore a mesi tre, con possibilità di rinnovo salvo che non vi siano domande intese ad ottenerne la fruizione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.infrastrutture.e.trasporti:decreto:2001-09-28;414#art-12