Parte SECONDA

Art. 12

Durata delle assegnazioni

In vigore dal 11 feb 2005
(Durata delle assegnazioni). 1. La durata delle assegnazioni degli alloggi è stabilita come segue: a) alloggi di categoria ASIR e ASI: la durata è direttamente connessa e quindi pari al tempo di permanenza nell'incarico e la relativa utilizzazione è consentita con l'assunzione dell'incarico; b) alloggi di categoria ASC: la durata è direttamente connessa e quindi pari al tempo di permanenza nell'incarico che dà titolo all'assegnazione dell'alloggio di servizio; c) alloggi di categoria AST: la durata dell'assegnazione non può essere superiore ai sei anni; d) alloggi di categoria SLI: la durata dell'assegnazione, stabilita dalle disposizioni particolari emanate dal Comando, non può essere superiore a mesi tre, con possibilità di rinnovo salvo che non vi siano domande intese ad ottenerne la fruizione; e) alloggi di categoria APP: la durata dell'assegnazione, stabilita dalle disposizioni particolari emanate dal Comando, non può essere superiore a mesi tre, con possibilità di rinnovo salvo che non vi siano domande intese ad ottenerne la fruizione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.infrastrutture.e.trasporti:decreto:2001-09-28;414#art-12

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Durata delle assegnazioni (Art. 12 Regolamento recante norme per gli alloggi di servizio del Corpo delle Capitanerie di Porto.) — Testo vigente | Portale Normativo