Art. 13
In vigore dal 29 gen 2000
1. Le monete coniate in attesa della consegna alla cassa speciale per le monete e gli altri prodotti la cui fabbricazione è soggetta a controllo vengono custoditi nel magazzino di custodia di cui al precedente , munito di serrature a diverso congegno di chiusura.
2. Il direttore dell'ufficio di vigilanza e controllo Tesoro, anche a mezzo di propri delegati, può presenziare alle operazioni di contazione, confezione e sigillatura dei valori prodotti, da effettuarsi con le modalità previste dal successivo .
3. Il responsabile della sezione Zecca deve trasmettere mensilmente al Dipartimento del tesoro una situazione riassuntiva delle monete coniate e consegnate alla cassa speciale, nonché una situazione giornaliera delle produzioni effettuate.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.tesoro.bilancio.e.programmazione.economica:decreto:1999-08-05;524#art-13