Art. 11
In vigore dal 29 gen 2000
1. I passaggi di semilavorati e di materiali tra reparti sono effettuati dai relativi responsabili con la determinazione dei carichi e dei discarichi per tipi e quantitativi di valore.
2. Al fine di accertare la rispondenza dell'effettiva consistenza delle lavorazioni con le risultanze delle scritture tenute dal responsabile del reparto, al termine della lavorazione giornaliera possono essere effettuati accertamenti dei valori esistenti in ciascuna officina da parte del personale incaricato delle contazioni.
Le consistenze dei valori a fine della giornata nonché dei materiali da stampa sono custoditi nei magazzini dei reparti con le dovute cautele.
3. La quantità dei valori coniati e di quelli di scarto, per la consegna al magazzino di custodia, sono pure accertate dal personale incaricato delle contazioni e delle verifiche. Su ogni confezione o collo devono essere indicati il numero dei pezzi contenuti, ed il loro valore, con apposita dichiarazione sottoscritta dai suddetti incaricati.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.tesoro.bilancio.e.programmazione.economica:decreto:1999-08-05;524#art-11