Art. 15

In vigore dal 29 gen 2000
1. Ai fini dell' del regolamento di attuazione della legge 20 aprile 1978, n. 154, le monete metalliche prive di corso legale e presentate alle sezioni di tesoreria per il cambio con monete di nuova emissione vengono accentrate presso la sezione Zecca dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato che provvederà alla loro custodia ed alla successiva demonetizzazione. Di quest'ultima operazione deve essere data comunicazione scritta, almeno dieci giorni prima, al Dipartimento del tesoro. 2. Il Dipartimento del tesoro, sentita la Banca d'Italia, può con proprio provvedimento, qualora ne ravvisi la necessità, disporre che le operazioni previste nel presente articolo, nel periodo 1° gennaio 1999-30 giugno 2002, siano effettuate, anche per le monete metalliche aventi corso legale, in sedi e con modalità diverse da quelle indicate al primo comma.
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