Art. 16

In vigore dal 29 gen 2000
1. La cassa speciale per le monete concentra il servizio delle monete e costituisce un comprensorio controllato. 2. La porta di tale "comprensorio" è dotata di serrature a differente congegno le cui chiavi, con i relativi doppi sono custodite dal cassiere speciale e dal controllore capo presso la cassa speciale. 3. La cassa speciale custodisce le monete di nuova fabbricazione che le vengono fornite dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ed è tenuta alla loro diretta somministrazione alla tesoreria centrale dello Stato ed a tutte le sezioni di tesoreria provinciale. 4. Tali somministrazioni vengono effettuate in osservanza di quanto stabilito nei successivi articoli e con le modalità di cui alle istruzioni generali sui servizi del Tesoro e nel rispetto delle disposizioni dettate dal Consiglio della Comunità europea, ai sensi dell'articolo 103, paragrafo 2, del trattato che istituisce la Comunità europea.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.tesoro.bilancio.e.programmazione.economica:decreto:1999-08-05;524#art-16

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo