Art. 18
In vigore dal 29 gen 2000
1. Per ogni consegna la sezione Zecca dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato emette una bolletta a matrice e contromatrice delle monete che trasferisce alla cassa speciale, firmata dal rappresentante dell 'Istituto.
2. La bolletta deve contenere l'indicazione dei tagli, del valore e della data della confezione delle monete consegnate alla cassa speciale. La contromatrice è consegnata al cassiere speciale.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.tesoro.bilancio.e.programmazione.economica:decreto:1999-08-05;524#art-18