Art. 20

In vigore dal 29 gen 2000
1. Qualora nelle somministrazioni di monete ricevute dovessero riscontrarsi delle differenze deve darsene notizia al Dipartimento del tesoro. 2. Su disposizione di detto Dipartimento la sezione Zecca dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato è tenuta a retrocedere alla cassa speciale l'ammontare delle monete risultate mancanti in sede di accertamento dei valori da parte delle casse destinatarie. 3. La cassa speciale, dopo aver scritturato tali valori in un "conto speciale", provvederà a reintegrare le relative consegne tramite la tesoreria centrale dello Stato o la tesoreria provinciale di Roma ricevendone verbale di discarico. 4. La tesoreria centrale o la sezione di tesoreria provinciale dello Stato provvederanno, ad ogni chiusura di esercizio, a restituire alla cassa speciale le monete eventualmente rinvenute in più nelle somministrazioni ricevute. Anche tali operazioni devono risultare da verbali. 5. La cassa speciale, a seguito di apposita disposizione del Dipartimento del tesoro, provvede a versare in conto entrate del bilancio dello Stato, con imputazione a capo X - "Entrate eventuali e diverse" - le somme corrispondenti. 6. Quando si tratti di monete somministrate in sostituzione di quelle logore o difettose e ritirate dalla circolazione, si fa invece luogo da parte del tesoriere centrale alla emissione di quietanza di fondo somministrato.
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