Art. 24
In vigore dal 29 gen 2000
1. La cassa speciale ha il deposito giudiziale delle monete false o falsificate e degli altri corpi di reato che le pervengono dalle autorità giudiziarie.
2. Essa dispone per le relative perizie, da eseguirsi gratuitamente da parte della sezione Zecca dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, e provvede alla restituzione delle monete periziate, costituenti corpo di reato, alle autorità interessate.
3. La cassa speciale provvederà al rimborso alle sezioni di tesoreria provinciale del controvalore delle monete logore o danneggiate ammesse al cambio.
4. Al riguardo si osserveranno le disposizioni delle istruzioni generali sui servizi del Tesoro.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.tesoro.bilancio.e.programmazione.economica:decreto:1999-08-05;524#art-24