Art. 29

Norme transitorie e finali

In vigore dal 29 gen 2000
1. Il presente decreto abroga e sostituisce il decreto 30 luglio 1983 e le successive modificazioni, fatte salve, comunque, tutte le disposizioni del titolo II relative al ritiro ed alla distruzione dei biglietti di Stato da L. 500, la cui prescrizione per il cambio è prevista dall', comma 2, della legge 7 aprile 1997, n. 96. Il presente regolamento sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 5 agosto 1999 Il Ministro: Amato Visto, il Guardasigilli: Diliberto Registrato alla Corte dei conti il 31 dicembre 1999 Registro n. 5 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 301
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