Art. 29
Norme transitorie e finali
In vigore dal 29 gen 2000
1. Il presente decreto abroga e sostituisce il decreto 30 luglio 1983 e le successive modificazioni, fatte salve, comunque, tutte le disposizioni del titolo II relative al ritiro ed alla distruzione dei biglietti di Stato da L. 500, la cui prescrizione per il cambio è prevista dall', comma 2, della legge 7 aprile 1997, n. 96.
Il presente regolamento sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 5 agosto 1999
Il Ministro: Amato
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
Registrato alla Corte dei conti il 31 dicembre 1999
Registro n. 5 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 301
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.tesoro.bilancio.e.programmazione.economica:decreto:1999-08-05;524#art-29