Art. 3

In vigore dal 29 gen 2000
1. Tutte le lavorazioni di monete di cui ai precedenti articoli sono sottoposte alla vigilanza e al controllo di apposita sezione costituita all'interno dell'ufficio dipendente dalla direzione VI del Dipartimento del tesoro. Detto ufficio può altresì intervenire in tutte le operazioni previste dai successivi articoli. 2. Le coniazioni di monete per conto di Stati esteri possono essere sottoposte al controllo del suddetto ufficio, qualora sia richiesto dagli Stati committenti ed autorizzato dal Dipartimento del tesoro. 3. Alla vigilanza e al controllo di cui ai precedenti commi sono altresì sottoposte la fabbricazione e la deformazione dei contrassegni di Stato, dei sigilli ufficiali e marchi metallici recanti l'emblema dello Stato, nonché ogni altra operazione prevista da speciali norme di legge o regolamentari. 4. Le operazioni di deformazione sono a carico dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ed i materiali di recupero restano di proprietà dell 'Istituto stesso. 5. Per le deformazioni effettuate l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato rilascia alle amministrazioni interessate ricevuta di discarico, vistata dall'ufficio di vigilanza e controllo di cui al primo comma.
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urn:nir:ministero.tesoro.bilancio.e.programmazione.economica:decreto:1999-08-05;524#art-3

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