Art. 26
In vigore dal 29 gen 2000
1. La cessione delle monete, di cui all'articolo precedente, a privati, enti e associazioni italiani e stranieri può essere affidata all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato con provvedimento del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Con successivo provvedimento saranno altresì stabiliti i termini e le modalità di versamento dei ricavi netti che l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato dovrà versare ai sensi dell' della legge 6 marzo 1996, n. 110.
2. Le somme corrisposte per la cessione di cui al primo comma affluiranno ad un apposito conto corrente infruttifero presso la Tesoreria centrale dello Stato intestato alla "Cassa speciale per le monete ed i biglietti a debito dello Stato - Sezione monete - Conto numismatico".
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.tesoro.bilancio.e.programmazione.economica:decreto:1999-08-05;524#art-26