Art. 8
In vigore dal 29 gen 2000
1. I punzoni tipo per le monete in lire e in euro, limitatamente per questi ultimi alla faccia nazionale, che recano impresso l'anno di fabbricazione, hanno il segno caratteristico riportato nel provvedimento del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica che approva le caratteristiche dei singoli tagli.
2. Dovendosi provvedere alla loro deformazione, viene redatto un apposito verbale firmato dal magazziniere consegnatario, da un rappresentante dell'ufficio di vigilanza e controllo Tesoro e dal direttore della sezione Zecca.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.tesoro.bilancio.e.programmazione.economica:decreto:1999-08-05;524#art-8