Art. 6
In vigore dal 29 gen 2000
1. L'ufficio di vigilanza e controllo di cui al precedente :
a) riceve e conserva copia delle ordinazioni dei conii per la monetazione e copia del relativo buono di carico del magazzino di serra e vigila sulla conformità delle scritture per numero e serie dei conii punzonati;
b) riceve e conserva copia delle ordinazioni del materiale di cui al terzo comma dell', copia del buono di carico del prodotto finito e l'attestato di spedizione dal relativo magazzino spedizioni, accertando la conformità delle scritture;
c) vigila sulla regolare tenuta degli inventari delle materie prime;
d) vigila sulla rilevazione giornaliera delle monete in lavorazione e che i dati siano riportati in appositi registri distinti per taglio;
e) vigila sulla rilevazione del passaggio a scarto del materiale controllato e della sua distruzione;
f) provvede al riscontro dei documenti relativi alla consegna e alla spedizione del materiale di cui al secondo e terzo comma del precedente , effettuate dal competente magazzino spedizioni;
g) può effettuare controlli e riscontri di scritture nel magazzino di custodia dei materiali di creazione delle fabbricazioni di cui al primo e terzo comma del precedente , nonché a quelle relative al secondo comma del medesimo articolo qualora le coniazioni siano state sottoposte al controllo del suddetto ufficio;
h) può effettuare, durante tutte le fasi di produzione, verifiche ai valori ed ai materiali.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.tesoro.bilancio.e.programmazione.economica:decreto:1999-08-05;524#art-6