Art. 9

In vigore dal 26 apr 2006
1. Il magazziniere consegnatario, sulla scorta della relativa richiesta del direttore della sezione Zecca, consegna il materiale creatore richiesto per la lavorazione al competente magazziniere di serra. 2. Le operazioni di allestimento di nuovo materiale creatore di monete, quelle di punzonatura dei conii per monetazione e quelle per la ricostruzione di matrici e punzoni fuori uso sono effettuate dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Al termine delle operazioni suddette, il magazziniere responsabile consegna il nuovo materiale creatore o restituisce quello ricevuto al magazziniere consegnatario. 3. I conii punzonati restano affidati ai competenti magazzinieri di serra, che li custodiscono in casseforti. 4. Il passaggio dei conii alla sala stampa monete viene annotato in apposito registro dal responsabile di ciascuna sala stampa. 5. Analoga procedura viene adottata per l'allestimento e la costruzione dei conii per la fabbricazione di cui al secondo e terzo comma dell' del regolamento di attuazione della legge 20 aprile 1978, n. 154, nonché per la costruzione dei conii per la fabbricazione di contrassegni di Stato, di sigilli ufficiali e marchi metallici recanti l'emblema dello Stato. 6. I conii non più idonei all'uso vengono deformati periodicamente alla scadenza di ciascun trimestre; di detta operazione viene redatto apposito processo verbale, firmato anche dal responsabile dell'ufficio di vigilanza e controllo Tesoro. 7. Alla fine di ciascun anno solare vengono egualmente deformati tutti i conii recanti l'indicazione dell'anno medesimo e viene redatto apposito verbale da cui risulti il numero dei conii fabbricati nell'anno, nonché il numero di quelli deformati durante l'anno e di quelli deformati alla fine dell'anno medesimo. Un originale di questo ultimo verbale dev'essere inviato al Dipartimento del tesoro. In deroga a quanto previsto dal comma precedente, i conii relativi alle monete di serie speciale possono, con provvedimento motivato del Dipartimento del Tesoro, essere deformati entro e non oltre il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.

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urn:nir:ministero.tesoro.bilancio.e.programmazione.economica:decreto:1999-08-05;524#art-9

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