Art. 10
In vigore dal 29 gen 2000
1. La fabbricazione di contingenti di monete, commissionate o autorizzate dal Dipartimento del tesoro, deve avere un numero d'ordine progressivo per ciascun taglio e per anno finanziario e viene annotata in apposito registro.
2. Alle contazioni e alle verifiche delle monete e dei materiali, buoni e di scarto, provvede il personale dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.
3. I responsabili dei reparti ed il personale della contazione e delle verifiche rispondono ad ogni effetto della perfetta e regolare esecuzione dei compiti ad essi affidati.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.tesoro.bilancio.e.programmazione.economica:decreto:1999-08-05;524#art-10