Art. 12
In vigore dal 29 gen 2000
1. Il responsabile del reparto tiene la contabilità giornaliera di tutti i materiali ricevuti per lavorazione nel rispettivo reparto e di quelli ceduti ad altro reparto o magazzino.
2. Egli tiene inoltre scritture in relazione alle singole commesse.
3. Il responsabile del reparto conserva le bollette di carico e di discarico relative ai movimenti avvenuti per valori e per materiali.
4. Le scritture anzidette sono tenute a disposizione della direzione della sezione Zecca e dell'ufficio di vigilanza e controllo Tesoro per i rispettivi accertamenti e controlli.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.tesoro.bilancio.e.programmazione.economica:decreto:1999-08-05;524#art-12