Art. 17

In vigore dal 29 gen 2000
1. Le monete coniate dalla sezione Zecca dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato sono confezionate in appositi contenitori sigillati previa contazione da effettuarsi, all'interno del comprensorio di cui all'. Ai contenitori su cui è indicato il taglio, il numero delle monete e la data della contazione presso le officine, viene apposto il sigillo dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. 2. Detti contenitori vengono consegnati alla cassa speciale per le monete da un rappresentante della sezione Zecca.
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