Art. 22

In vigore dal 29 gen 2000
1. La cassa speciale, su conformi disposizioni del Dipartimento del tesoro, provvede, con le opportune cautele, a somministrare alla tesoreria centrale, alla sezione di tesoreria provinciale di Roma, nonché a tutte le altre sezioni di tesoreria provinciale, le monete di nuova emissione del cui valore nominale dichiarato viene scaricata con quietanza di entrata di bilancio emessa a favore del cassiere speciale. L'estratto di detta quietanza è inviato al Dipartimento del tesoro per l'aggiornamento delle proprie scritture. 2. Le relative spedizioni possono essere affidate alle Ferrovie dello Stato, alle Poste italiane e all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'onere sostenuto sarà regolato con apposita convenzione.
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