Art. 4
In vigore dal 29 gen 2000
1. I locali in cui sono ubicate le officine per la fabbricazione delle monete e degli altri materiali da produrre sotto vigilanza costituiscono un "Comprensorio" dotato di locali di sicurezza per la custodia dei materiali e dei valori.
2. I relativi accessi devono essere muniti di porte dotate di più serrature a differente congegno.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.tesoro.bilancio.e.programmazione.economica:decreto:1999-08-05;524#art-4