Art. 4

In vigore dal 29 gen 2000
1. I locali in cui sono ubicate le officine per la fabbricazione delle monete e degli altri materiali da produrre sotto vigilanza costituiscono un "Comprensorio" dotato di locali di sicurezza per la custodia dei materiali e dei valori. 2. I relativi accessi devono essere muniti di porte dotate di più serrature a differente congegno.
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