Capo I

Art. 8

Codice di accisa

In vigore dal 6 apr 1999
1. Ai depositi fiscali dei tabacchi lavorati il codice di accisa è attribuito dal Dipartimento delle dogane e imposte indirette su proposta dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Il codice di accisa è comunicato all'interessato dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato all'atto del rilascio dell'autorizzazione fiscale.
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