Capo I

Art. 5

C a u z i o n e

In vigore dal 6 apr 1999
1. L'autorizzazione all'esercizio del deposito fiscale è subordinato alla prestazione di una cauzione nella misura pari all'accisa gravante sulla quantità massima di tabacchi lavorati che possono essere detenuti nel deposito fiscale, prendendo a riferimento la marca con il prezzo più elevato iscritta nella tariffa di vendita al pubblico e che si intende produrre o introdurre nel deposito fiscale. Sono esonerati dall'obbligo di prestazione della cauzione gli enti pubblici e le aziende a prevalente capitale pubblico. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ha facoltà di esonerare dal predetto obbligo le ditte affidabili e di notoria solvibilità previe visure nel Bollettino dei protesti e acquisizione di idonee referenze bancarie.
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C a u z i o n e (Art. 5 Regolamento recante norme concernenti l'istituzione ed il regime dei depositi fiscali e la circolazione nonche' le attivita' di accertamento e di controllo delle imposte riguardanti i tabacchi lavorati.) — Testo vigente | Portale Normativo