Capo I
Art. 5
C a u z i o n e
In vigore dal 6 apr 1999
1. L'autorizzazione all'esercizio del deposito fiscale è subordinato alla prestazione di una cauzione nella misura pari all'accisa gravante sulla quantità massima di tabacchi lavorati che possono essere detenuti nel deposito fiscale, prendendo a riferimento la marca con il prezzo più elevato iscritta nella tariffa di vendita al pubblico e che si intende produrre o introdurre nel deposito fiscale. Sono esonerati dall'obbligo di prestazione della cauzione gli enti pubblici e le aziende a prevalente capitale pubblico.
L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ha facoltà di esonerare dal predetto obbligo le ditte affidabili e di notoria solvibilità previe visure nel Bollettino dei protesti e acquisizione di idonee referenze bancarie.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.finanze:decreto:1999-02-22;67#art-5