Capo I
Art. 7
Obblighi del depositario autorizzato
In vigore dal 6 apr 1999
1. Il depositario autorizzato commercializza i tabacchi lavorati per la vendita al pubblico per il tramite delle rivendite di generi di monopolio di cui alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e successive modificazioni, e comunica mensilmente all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato l'elenco delle rivendite di generi di monopolio rifornite.
2. Il depositario autorizzato che non provveda in proprio alla consegna alle rivendite di generi di monopolio, e si avvalga di soggetti non autorizzati all'esercizio di deposito fiscale, fermo restando l'obbligo del pagamento delle imposte gravanti sui tabacchi lavorati usciti dal deposito fiscale, comunica preventivamente all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato i seguenti dati del soggetto che provveda alla consegna:
a) la denominazione della società o della ditta, la sede legale, il numero della partita I.V. A., il numero di codice fiscale e le generalità complete del legale rappresentante;
b) il comune, la via, il numero civico o la località in cui sono ubicati i locali dove saranno ricevute le merci;
c) il comune, la via ed il numero civico o la località in cui sono ubicati i locali dove sono ricevuti i tabacchi lavorati;
d) l'elenco delle rivendite di generi di monopolio rifornite.
3. Ogni variazione dei dati denunciati deve essere comunicata all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato con un preavviso di almeno quindici giorni.
Storico versioni
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