Capo I
Art. 6
Rilascio dell'autorizzazione fiscale
In vigore dal 6 apr 1999
1. L'esercizio del deposito fiscale è subordinato all'adozione del provvedimento formale di autorizzazione da parte dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
2. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, effettuata con esito positivo la verifica tecnica di cui all' e constatata l'esecuzione delle prescrizioni eventualmente impartite nonché la prestazione della cauzione dovuta o l'avvenuta concessione dell'esonero, rilascia, entro trenta giorni dalla data di presentazione della cauzione o della concessione dell'esonero, l'autorizzazione all'esercizio del deposito fiscale.
3. L'autorizzazione abilita all'esercizio per il solo aspetto fiscale, restando ferma l'esclusiva responsabilità del depositario autorizzato qualora svolga l'attività senza essere in possesso delle altre autorizzazioni eventualmente necessarie.
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