Capo I

Art. 9

Regime del deposito fiscale e del depositario autorizzato

In vigore dal 6 apr 1999
1. Le materie prime, i prodotti semilavorati e finiti sono custoditi, introdotti ed estratti sotto la responsabilità esclusiva del depositario autorizzato. Nel caso di prodotti semilavorati e finiti non comunitari o di prodotti destinati ad essere esportati, l'introduzione o l'estrazione avviene con l'osservanza delle relative disposizioni doganali. 2. Presso i depositi fiscali assoggettati alla vigilanza permanente di cui all', commi 4 e 5, i tabacchi lavorati sono accertati all'atto della produzione, ricevimento e spedizione in regime sospensivo o immissione al consumo per quantità e qualità a cura del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato addetto a tale vigilanza, in contraddittorio con il depositario autorizzato. L'accertamento quantitativo viene effettuato sulla base dei criteri di cui all' della legge 7 marzo 1985, n. 76. 3. I tabacchi lavorati fabbricati o introdotti giornalmente, accertati quantitativamente, sono presi in carico dal depositario autorizzato per le successive operazioni di estrazione per l'immissione in consumo o spedizione in regime sospensivo. 4. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato può disporre interventi da parte dei dipendenti uffici con il prelievo di campioni per controllare, anche a fini diversi da quelli fiscali, l'osservanza di disposizioni nazionali o comunitarie. Il prelievo di campioni di tabacchi lavorati al fine della verifica dei contenuti di nicotina e condensato nel fumo è effettuata per i quantitativi previsti dal metodo di campionamento della norma ISO 8243. Il prelevamento a fini diversi non può essere superiore alle misure massime sottoindicate, riferite alle produzioni o alle introduzioni giornaliere: a) sigari, sigaretti, trinciati, tabacchi da fiuto e da mastico - kg 0,1 per mille con un minimo della confezione più piccola; b) sigarette - kg 0,1 per mille con un minimo di grammi 200. 5. I tabacchi lavorati sono venduti per il tramite delle rivendite di cui all', comma 1, le quali, a tal fine avanzano apposita richiesta con specifica bolletta. 6. Per ciascuna operazione di vendita il depositario autorizzato emette, in duplice esemplare, bolletta di vendita. Un esemplare è conservato agli atti del deposito fiscale e l'altro accompagna la merce ed è consegnato alla rivendita di generi di monopolio destinataria.
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