Regime del deposito fiscale e del depositario autorizzato
In vigore dal 6 apr 1999
1. Le materie prime, i prodotti semilavorati e finiti sono custoditi, introdotti ed estratti sotto la responsabilità esclusiva del depositario autorizzato. Nel caso di prodotti semilavorati e finiti non comunitari o di prodotti destinati ad essere esportati, l'introduzione o l'estrazione avviene con l'osservanza delle relative disposizioni doganali.
2. Presso i depositi fiscali assoggettati alla vigilanza permanente di cui all', commi 4 e 5, i tabacchi lavorati sono accertati all'atto della produzione, ricevimento e spedizione in regime sospensivo o immissione al consumo per quantità e qualità a cura del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato addetto a tale vigilanza, in contraddittorio con il depositario autorizzato. L'accertamento quantitativo viene effettuato sulla base dei criteri di cui all' della legge 7 marzo 1985, n. 76.
3. I tabacchi lavorati fabbricati o introdotti giornalmente, accertati quantitativamente, sono presi in carico dal depositario autorizzato per le successive operazioni di estrazione per l'immissione in consumo o spedizione in regime sospensivo.
4. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato può disporre interventi da parte dei dipendenti uffici con il prelievo di campioni per controllare, anche a fini diversi da quelli fiscali, l'osservanza di disposizioni nazionali o comunitarie. Il prelievo di campioni di tabacchi lavorati al fine della verifica dei contenuti di nicotina e condensato nel fumo è effettuata per i quantitativi previsti dal metodo di campionamento della norma ISO 8243. Il prelevamento a fini diversi non può essere superiore alle misure massime sottoindicate, riferite alle produzioni o alle introduzioni giornaliere:
a) sigari, sigaretti, trinciati, tabacchi da fiuto e da mastico - kg 0,1 per mille con un minimo della confezione più piccola;
b) sigarette - kg 0,1 per mille con un minimo di grammi 200.
5. I tabacchi lavorati sono venduti per il tramite delle rivendite di cui all', comma 1, le quali, a tal fine avanzano apposita richiesta con specifica bolletta.
6. Per ciascuna operazione di vendita il depositario autorizzato emette, in duplice esemplare, bolletta di vendita. Un esemplare è conservato agli atti del deposito fiscale e l'altro accompagna la merce ed è consegnato alla rivendita di generi di monopolio destinataria.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Il depositario autorizzato è l'unico responsabile della custodia, dell'ingresso e dell'uscita di materie prime e tabacchi dal deposito fiscale, nel rispetto delle norme doganali se le merci sono non comunitarie o destinate all'estero. Nei depositi a vigilanza permanente, il personale dei monopoli di Stato accerta quantità e qualità dei prodotti insieme al depositario al momento della produzione, ricezione o spedizione. I tabacchi accertati vengono registrati e presi in carico giornalmente per la successiva vendita o spedizione in regime sospensivo. L'amministrazione può prelevare campioni per controlli fiscali, qualitativi o sui livelli di nicotina e condensato nel fumo. Infine, la vendita avviene verso le rivendite autorizzate tramite apposite richieste e l'emissione di una bolletta di vendita in duplice esemplare.
Perché esiste questa norma
La norma definisce le regole di gestione, controllo e tracciabilità dei tabacchi lavorati all'interno dei depositi fiscali, stabilendo le responsabilità del depositario e i poteri di vigilanza dell'amministrazione.
A chi si applica
Si applica ai depositari autorizzati che gestiscono depositi fiscali di tabacchi lavorati, al personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato addetto ai controlli e alle rivendite autorizzate.
Esempio pratico
Un depositario autorizzato riceve un carico di sigarette nel proprio deposito: il personale dell'amministrazione effettua il controllo quantitativo e qualitativo insieme al gestore, che prende in carico la merce e, su richiesta di una rivendita tramite specifica bolletta, emette il documento di vendita in duplice copia per la consegna.
Adempimenti e conseguenze
Il depositario deve osservare le disposizioni doganali per merci non comunitarie o destinate all'esportazione, prendere in carico giornalmente i tabacchi accertati ed emettere per ogni vendita una bolletta in duplice esemplare (una da conservare agli atti e una da consegnare alla rivendita con la merce); consentire le operazioni di accertamento in contraddittorio e i prelievi di campioni. Nel testo non sono menzionate specifiche sanzioni.
Domande frequenti
Chi è responsabile della custodia e della movimentazione dei prodotti nel deposito?La custodia, l'introduzione e l'estrazione delle materie prime, dei semilavorati e dei prodotti finiti avvengono sotto l'esclusiva responsabilità del depositario autorizzato.
Quali controlli e prelievi di campioni possono essere effettuati dall'amministrazione?L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato può disporre interventi per prelevare campioni sia per verificare il contenuto di nicotina e condensato secondo la norma ISO 8243, sia per altri controlli entro limiti massimi prestabiliti.
Come deve essere documentata la vendita dei tabacchi lavorati alle rivendite?La vendita avviene a seguito di richiesta della rivendita con specifica bolletta, e il depositario autorizzato deve emettere una bolletta di vendita in duplice copia, conservandone una agli atti e inviando l'altra con la merce.