Capo I
Art. 4
Verifica tecnica
In vigore dal 6 apr 1999
1. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, accertato il possesso dei requisiti soggettivi di cui all', entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui all', procede alla verifica tecnica dei locali del deposito fiscale per accertarne la conformità alle caratteristiche stabilite con decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
2. La verifica tecnica è altresì finalizzata:
a) al controllo del regolare funzionamento dei sistemi di gestione informatizzata e di elaborazione dei dati rilevanti ai fini fiscali di cui all';
b) all'accertamento della capacità massima di stoccaggio dei tabacchi lavorati dichiarata nella domanda;
c) all'individuazione dei locali e delle attrezzature per l'espletamento della vigilanza fiscale permanente di cui all', commi 4 e 5.
3. Entro quindici giorni dal termine della verifica, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ne comunica l'esito al soggetto che ha presentato la domanda col provvedimento espresso di diniego dell'autorizzazione ovvero di accoglimento della stessa, indicando, in quest'ultimo caso, le eventuali prescrizioni per adeguare le caratteristiche dell'impianto a quelle stabilite.
Storico versioni
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