Capo I
Art. 1
Ambito applicativo e definizioni
In vigore dal 6 apr 1999
IL MINISTRO DELLE FINANZE
Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;
Vista la legge 22 dicembre 1957, n. 1293, concernente l'organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio, e successive modificazioni;
Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, sull'importazione e la commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati e modificazioni alle norme sul contrabbando dei tabacchi esteri, e successive modificazioni;
Vista la legge 7 marzo 1985, n. 76, che disciplina il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati, e successive modificazioni;
Visto l' della legge 25 maggio 1989, n. 190, concernente, tra l'altro, la vigilanza ed il controllo in tema di distribuzione e vendita di generi di monopolio da parte della Guardia di finanza;
Visto il decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, concernente, tra l'altro, l'armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sui tabacchi lavorati con quelle recate da direttive CEE, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283, istitutivo dell'Ente tabacchi italiani che svolge le attività produttive e commerciali già riservate o comunque attribuite all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e che riserva allo Stato le funzioni e le attività di interesse generale già affidate o conferite per effetto di disposizione di legge all'Amministrazione medesima;
Considerato che le attività trasferite all'Ente tabacchi italiani concernenti la produzione, distribuzione e vendita dei tabacchi lavorati, devono essere assoggettate alla vigilanza e al controllo fiscale da parte dell'Amministrazione finanziaria;
Considerato che alla medesima vigilanza e controllo devono essere assoggettate le attività di distribuzione e vendita di tabacchi lavorati che possono essere esercitate da altri soggetti privati nel territorio della Repubblica italiana;
Visto l' del citato decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283, in forza del quale per quanto non specificamente stabilito dagli si provvede con regolamenti a norma dell', comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 25 gennaio 1999;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata, a norma dell', comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota n. 3-7666 dell'8 febbraio 1999;
Adotta
il seguente regolamento:
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Ambito applicativo e definizioni
1. Il presente regolamento disciplina i depositi fiscali e la circolazione dei tabacchi lavorati di cui all' della legge 7 marzo 1985, n. 76, nonché i poteri di accertamento e di controllo dell'accisa sui tabacchi lavorati da parte dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
2. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) "deposito fiscale", l'impianto in cui vengono fabbricati e trasformati dai soggetti abilitati per legge nonché detenuti, ricevuti o spediti tabacchi lavorati sottoposti ad accisa, in regime di sospensione dei diritti di accisa;
b) "depositario autorizzato", il soggetto titolare e responsabile della gestione del deposito fiscale di cui alla lettera a).
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.finanze:decreto:1999-02-22;67#art-1