Capo I

Art. 3

Requisiti soggettivi

In vigore dal 6 apr 1999
1. Il legale rappresentante del depositario autorizzato e le persone eventualmente delegate alla gestione del deposito fiscale di cui all', lettere a) e b) devono: a) non aver subito provvedimenti restrittivi della libertà personale per procedimenti penali in corso per reati finanziari; b) non essere stati rinviati a giudizio per reati finanziari in processi ancora da celebrarsi; c) non aver riportato condanne per reati di cui alla lettera b); d) non aver commesso violazioni gravi e ripetute, per loro natura od entità, alle disposizioni che disciplinano l'accisa e l'imposta sul valore aggiunto; e) non essere sottoposti a procedure fallimentari, di concordato preventivo, di amministrazione controllata, nè trovarsi in stato di liquidazione; f) non aver riportato sanzioni definite in via amministrativa per reati di contrabbando; g) non trovarsi in una delle fattispecie previste dall', comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55, così come sostituito dall' della legge 18 gennaio 1992, n. 16. 2. Se, dopo il rilascio dell'autorizzazione, vengono meno uno o più requisiti soggettivi di cui al comma 1, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato provvede ai sensi dell'.
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Requisiti soggettivi (Art. 3 Regolamento recante norme concernenti l'istituzione ed il regime dei depositi fiscali e la circolazione nonche' le attivita' di accertamento e di controllo delle imposte riguardanti i tabacchi lavorati.) — Testo vigente | Portale Normativo