Capo I
Art. 10
Versamento delle imposte, accertamento e controlli
In vigore dal 6 apr 1999
1. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di svincolo irregolare dal regime sospensivo e di ammanchi, il depositario autorizzato corrisponde l'accisa per i tabacchi lavorati immessi in consumo nei primi quindici giorni del mese entro la fine dello stesso mese e, per i prodotti immessi in consumo nel periodo dal giorno 16 alla fine del mese, entro il giorno 15 del mese successivo. L'ammontare complessivo dell'accisa dovuta risulta dal prospetto riepilogativo di cui all', comma 3, ed è calcolata sulla base delle aliquote indicate per chilogrammo convenzionale nelle tabelle di ripartizione dei prezzi di cui all' della legge 7 marzo 1985, n. 76, in relazione al prezzo di vendita della singola marca e alle quantità immesse al consumo.
2. Il pagamento è effettuato presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato a favore del bilancio di entrata dello Stato ovvero, per la quota di competenza, al bilancio della regione Sardegna, con imputazione ai competenti capitoli. Le quietanze di tesoreria sono conservate agli atti del deposito. Copia della quietanza è trasmessa, entro cinque giorni dal ricevimento, all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
3. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato vigila sull'osservanza degli obblighi da parte del depositario autorizzato, controlla la contabilità e la documentazione previsti dal presente regolamento nonché i versamenti dell'accisa eseguiti dal depositario stesso, ne rileva l'eventuale omissione o ritardo e provvede all'accertamento e al recupero delle imposte o maggiori imposte dovute nonché delle indennità ed interessi previsti dall', comma 3, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, come modificato dall'articolo 20, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
4. I depositi fiscali abilitati all'attività di fabbricazione dei tabacchi lavorati sono assoggettati alla vigilanza fiscale permanente presso l'impianto da parte del personale degli Ispettorati compartimentali deimonopoli di Stato. Per l'effettuazione della vigilanza gli Ispettorati compartimentali si avvalgono della collaborazione dei militari della Guardia di finanza.
5. È in facoltà dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato assoggettare alla vigilanza fiscale permanente i depositi fiscali commerciali secondo criteri predeterminati con provvedimento del direttore generale dell'Amministrazione stessa.
Storico versioni
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