Capo I

Art. 13

Revoca e decadenza dell'autorizzazione di deposito fiscale

In vigore dal 6 apr 1999
1. L'autorizzazione alla istituzione dei depositi fiscali è revocata, ovvero il depositario autorizzato decade dalla stessa, nei casi di: a) violazione di una o più prescrizioni stabilite da disposizioni tributarie anche in materia di imposizione diretta e sul valore aggiunto ovvero dal presente regolamento; b) perdita di uno o più requisiti indicati nell'. 2. Nei casi indicati al comma 1, l'Amministazione dei monopoli di Stato formula le contestazioni nei confronti del depositario autorizzato, assegnando un termine per le deduzioni non inferiore a giorni trenta. Decorso tale termine l'Amministrazione adotta i conseguenti provvedimenti. 3. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato può, nei casi di constatata grave violazione, disporre con provvedimento di urgenza, la sospensione, in via cautelativa, dell'autorizzazione.
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