Capo II

Art. 16

Circolazione sul territorio nazionale tra depositi fiscali

In vigore dal 6 apr 1999
1. La circolazione interna in regime sospensivo dei tabacchi lavorati avviene con scorta del documento di accompagnamento tabacchi lavorati che può consistere: a) in un documento amministrativo accompagnamento, qualora sia conforme al modello allegato al regolamento (CEE) n. 2719/92 della Commissione dell'11 settembre 1992 e successive modificazioni; b) ovvero in un documento commerciale, redatto su un modello di tipo diverso dal precedente, a condizione che contenga le stesse informazioni previste per il documento amministrativo. 2. Il documento di accompagnamento tabacchi lavorati si compone di quattro esemplari, recanti lo stesso numero identificativo, così destinati: a) l'esemplare n. 1 è conservato dallo speditore; b) l'esemplare n. 2 scorta la merce ed è conservato dal destinatario; c) l'esemplare n. 3 scorta la merce fino a destino e viene restituito allo speditore con l'attestazione di ricezione dei prodotti redatta e firmata dal destinatario o da un suo rappresentante per l'appuramento del buon fine della spedizione da parte dello speditore. L'attestazione di ricezione è soggetta al visto dell'ufficio finanziario o del competente ufficio territoriale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato; d) l'esemplare n. 4 scorta la merce e viene trasmesso dal destinatario all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. 3. Il trasferimento in regime sospensivo di tabacchi lavorati tra depositi fiscali è preventivamente comunicato dallo speditore e confermato all'arrivo dal destinatario, entro lo stesso giorno di ricezione della merce all'Amninistrazione autonoma dei monopoli di Stato.
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