Capo II

Art. 14

Contrassegni di legittimazione

In vigore dal 6 apr 1999
1. La circolazione dei tabacchi lavorati fabbricati o introdotti nel territorio della Repubblica italiana, con esclusione dei prodotti esenti di cui all' del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, o rientranti nei regimi particolari di cui all' del citato decreto-legge, è legittimata dall'applicazione, sui singoli condizionamenti, di apposito contrassegno di Stato. Le caratteristiche dei contrassegni, il prezzo, le modalità di consegna, rendicontazione e restituzione dei medesimi nonché della prestazione della garanzia, sono previsti dal decreto ministeriale 26 luglio 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 224 del 7 agosto 1983, e successive modificazioni.
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