Capo I

Art. 12

Tenuta e conservazione dei registri e dei documenti

In vigore dal 6 apr 1999
1. I registri, i prospetti e le bollette previsti dal presente regolamento sono approntati dai depositari autorizzati conformemente ai modelli ed alle istruzioni diramate dall'Amministrazione dei monopoli di Stato e preventivamente numerati e vidimati dall'Amministrazione stessa. Idonee istruzioni sono diramate nel caso sia disposta l'utilizzazione di procedure informatizzate ai sensi dell', comma 4. 2. Il depositario autorizzato custodisce i registri e la relativa documentazione per i dieci anni successivi alla chiusura dell'esercizio finanziario.
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Tenuta e conservazione dei registri e dei documenti (Art. 12 Regolamento recante norme concernenti l'istituzione ed il regime dei depositi fiscali e la circolazione nonche' le attivita' di accertamento e di controllo delle imposte riguardanti i tabacchi lavorati.) — Testo vigente | Portale Normativo