Capo I
Art. 12
Tenuta e conservazione dei registri e dei documenti
In vigore dal 6 apr 1999
1. I registri, i prospetti e le bollette previsti dal presente regolamento sono approntati dai depositari autorizzati conformemente ai modelli ed alle istruzioni diramate dall'Amministrazione dei monopoli di Stato e preventivamente numerati e vidimati dall'Amministrazione stessa. Idonee istruzioni sono diramate nel caso sia disposta l'utilizzazione di procedure informatizzate ai sensi dell', comma 4.
2. Il depositario autorizzato custodisce i registri e la relativa documentazione per i dieci anni successivi alla chiusura dell'esercizio finanziario.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.finanze:decreto:1999-02-22;67#art-12