Capo II

Art. 7

In vigore dal 4 giu 1998
1. I canoni da corrispondere per gli immobili di cui all', sono determinati dall'ufficio tecnico erariale, competente per territorio, a norma della legge 27 luglio 1978, n. 392. 2. I canoni così determinati sono aggiornati annualmente in misura corrispondente al 75% della variazione accertata dall'Istituto nazionale di statistica dell'ammontare dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati. 3. Almeno un anno prima della scadenza del termine, il dipendente può chiedere il rinnovo della concessione al canone che è determinato ai sensi del presente articolo.
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Art. 7 Regolamento recante norme per l'individuazione della tipologia degli alloggi, dei criteri per l'assegnazione in concessione degli alloggi stessi, delle modalita' di pagamento del canone, delle cause di cessazione dall'assegnazione e degli organi competenti ad emanare ordinanza amministrativa di rilascio dell'immobile. — Testo vigente | Portale Normativo