Capo II
Art. 7
In vigore dal 4 giu 1998
1. I canoni da corrispondere per gli immobili di cui all', sono determinati dall'ufficio tecnico erariale, competente per territorio, a norma della legge 27 luglio 1978, n. 392.
2. I canoni così determinati sono aggiornati annualmente in misura corrispondente al 75% della variazione accertata dall'Istituto nazionale di statistica dell'ammontare dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati.
3. Almeno un anno prima della scadenza del termine, il dipendente può chiedere il rinnovo della concessione al canone che è determinato ai sensi del presente articolo.
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